Ti assicuro che è una frode

Abstract

Per l’esposizione del contributo odierno possiamo partire da un assunto fondamentale: “tutto ciò che può essere assicurato può essere oggetto di frode”. Con i precedenti contributi abbiamo visto delle fattispecie ben precise di frodi assicurative e come talvolta possano essere prodromiche alla realizzazione di disegni criminali ben più articolati. Oggi vogliamo invece analizzare l’articolo 642 del Codice penale evidenziando la moltitudine di fattispecie di reato che possono essere ricondotte a questa previsione normativa.

Indice:

1. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona ex articolo 642 codice penale

2. Distruzione, dispersione, deterioramento e occultamento di cose proprie

2.1 La distruzione di cosa propria. L’incendio doloso

2.2 L’occultamento. Simulazione di furto in appartamento

3. Falsificazione o alterazione di una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione

3. 1 Falsificazione o alterazione della polizza. Polizze false e polizze fantasma

3.2 Falsificazione della documentazione da presentare per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Le opportunità della Legge Bersani del 2007

4. L’automutilazione e le polizze infortuni

5. Denuncia di un sinistro non accaduto

6. Conclusioni

1. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona ex articolo 642 codice penale

I primi due commi dell’articolo 642 recitano:

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.”

Come anticipavamo dunque, la frode assicurativa non attiene al solo sinistro stradale falso e neppure è circoscritta nell’ambito dell’RCA ma spazia in ogni ambito coperto da assicurazione. L’artico del Codice penale mostra quattro differenti fattispecie criminose che andremo ad esplorare una per una. La finalità in tutte le ipotesi di reato è sempre la stessa: “conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione.

2. Distruzione, dispersione, deterioramento e occultamento di cose di proprietà

Tale fattispecie concreta ricomprende al suo interno quattro differenti locuzioni verbali: distrugge, disperde, deteriora e occulta. La dispersione ed il deterioramento sono ipotesi marginali che il legislatore ha previsto al fine di rendere omnicomprensiva la norma.

2.1 La distruzione di cosa propria. L’incendio doloso

La distruzione di cosa propria è estremamente frequente in tema di frodi. Uno degli esempi più calzanti è senza dubbio l’incendio. Immaginiamo perciò un ristorante, una discoteca o un qualsiasi esercizio commerciale che negli anni abbia subìto una flessione del fatturato. Negli ultimi anni questo genere di fenomeni ha avuto una sensibile crescita proprio causa della crisi economica.

L’articolo 423 del Codice penale distingue tra incendio di cosa propria e incendio di cosa altrui e considera perseguibile il primo propria solo nel momento in cui ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica. Quando si parla di incendio di locali è difficile che non costituisca un pericolo per l’incolumità pubblica e pertanto l’autorità giudiziaria tenderebbe ad indagare allorquando si determinasse la dolosità delle fiamme. È pertanto uso, in questi casi, simulare l’accidentalità del rogo, ad esempio con un corto circuito, sì da non destare l’interesse degli investigatori.

2.2 L’occultamento. Simulazione del furto

Decisamente più insidiosa è l’ipotesi di occultamento. In caso di indennizzo indebito derivante da polizza contro il furto, il reo compie una serie di attività prodromiche alla realizzazione della frode, partendo dalla simulazione di reato ex articolo 367 del Codice penale. In questo caso l’occultamento dei propri beni avviene in epoca successiva alla presentazione della querela per furto ed è finalizzato a dimostrare all’incaricato dell’impresa di assicurazione di non disporre più di beni, in suo possesso prima del furto.

Contrariamente alla frode assicurativa, la simulazione di reato è procedibile d’ufficio e pertanto, laddove l’autorità giudiziaria dovesse apprendere che il furto denunciato non abbia mai avuto luogo, è facoltà degli inquirenti procedere a denuncia nei confronti del responsabile. La giurisprudenza in alcuni casi si è espressa asserendo che anche laddove il furto sia realmente accaduto ma vengano indicate in denuncia delle merci che in verità non sono oggetto del furto, si configura la simulazione di reato ex articolo 367 codice penale (Cassazione Penale, Sez. VI, con sentenza n. 39241 del 07.10.2004).

3. Falsificazione o alterazione di una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione

3.1 Falsificazione o alterazione della polizza. Polizze false e polizze fantasma

Negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare tanto di falsi siti di brokeraggio che venderebbero polizze on line a prezzi estremamente vantaggiosi. L’utente acquista un prodotto con il precipuo intento di garantire il proprio veicolo da eventuali danni che potrebbe cagionare a terzi.

Ciò tuttavia, è pur sempre l’impresa di assicurazioni a subire il danno, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20787 del 20 agosto 2018, all’impresa di assicurazione si applica il medesimo regime di responsabilità previsto per le ipotesi di intermediazione finanziaria. Se dunque taluno vende a terzi prodotti fasulli, l’assicurazione di riferimento è solidale nel risarcire il danno patito dal cliente.

Siffatta ipotesi si concretizza quando il cliente è ignaro della falsità del prodotto assicurativo. Al contrario, vi sono casi in cui è proprio il sedicente contraente ad operare un’alterazione del documento di polizza. Questo accade sovente nel campo delle polizze fidejussorie. Un cliente senza particolari garanzie difficilmente otterrebbe una polizza fidejussoria per importi elevati e sufficienti a garantire la realizzazione di qualsivoglia progetto. In questo caso si ricorre alla falsificazione o, ancor più semplicemente, all’alterazione di un documento di polizza da presentare all’ente garantito. Il documento, per quanto grossolanamente falsificato o alterato, difficilmente è oggetto di verifica da parte dell’ente che ne scoprirà la falsità solo allorquando dovesse riscuotere la cauzione da parte della compagnia.

3.2 Falsificazione della documentazione da presentare per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Le opportunità della Legge Bersani del 2007

Per ciò che concerne la falsificazione di documenti da presentare per la stipulazione di una polizza, torniamo nel campo dell’RCAutoDifatti è noto che sulla base del rischio in capo al contraente viene stimato il premio assicurativo da pagare. Il rischio è parametrato su diversi fattori, l’età del contraente, la sua regione di residenza e la sua pregressa sinistrosità rilevabile dall’attestato di rischio. Con la digitalizzazione dell’attestato di rischio è diventato impossibile falsificare questo documento per godere di un premio assicurativo più vantaggioso.

Tuttavia, la legge Bersani del 2007 stabilisce che il contraente goda della classe di merito più vantaggiosa del componente del suo nucleo familiare. Oggi sono al vaglio del legislatore delle proposte più estensive dei vantaggi del contraente ma dobbiamo attendere ancora qualche mese per apprezzarne l’effettiva portata estensiva. La legge Bersani ha così aperto ad uno spiraglio di frodi attuabili già in fase assuntiva del rischio, finalizzati alla falsa attestazione di residenze dei contraenti in regioni più virtuose o alla falsa attestazione della convivenza nello stesso nucleo familiare con soggetti in prima classe. I documenti più frequentemente falsificati: i certificati di residenza, le carte di identità, le carte di circolazione, i certificati di proprietà etc.

4. L’automutilazione e le polizze infortuni

È estremamente difficile immaginare come qualcuno possa cagionarsi volontariamente una lesione personale per ottenere un indennizzo economico, ma la crisi economica ha portato anche a questo. Purtroppo, le cronache delle ultime settimane riportano numerosi fatti sulla cosiddetta banda degli spaccaossa. Soggetti senza scrupoli che, approfittando delle condizioni economiche precarie di individui ai margini della società, cagionano loro lesioni gravi al fine di riscuotere l’indennizzo previsto in polizza.

Questo fenomeno, vista la sua portata cruenta, è stato oggetto di numerosi articoli sulla stampa nazionale in quanto collegato ad organizzazioni di stampo mafioso. Purtroppo, però costituisce solo la punta dell’iceberg di un fenomeno ben più esteso in tutto lo stivale.

Da nord a sud infatti, il ricorso alle polizze infortuni è uno strumento nelle mani degli usurai i quali, anziché aggredire i beni della vittima, preferiscono aggredire la vittima stessa simulando infortuni di varia natura purché previsti dalla copertura assicurativa. Fuori dalle ipotesi di societas scelleris, articolo 416 e 416 bis del Codice penale, segnaliamo tutti i casi in cui è l’assicurato stesso a procurarsi una mutilazione della sua persona, ad esempio mozzandosi un dito della mano e simulando un incidente durante il bricolage domestico. Purtroppo, questi episodi sono più frequenti di quanto si possa immaginare.

5. Denuncia di un sinistro non accaduto

L’espressione “denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro” ricomprende tutto il novero di sinistri falsi di cui abbiamo parlato abbondantemente nei precedenti contributi e ancora parleremo in futuro. Si tratta di sinistri denunciati ma mai accaduti o verificatisi con modalità differenti da quelle denunciate.

Immaginiamo l’affondamento di un’imbarcazione non coperta da garanzia kasko. In un caso reale trattato personalmente da chi scrive, la barca è stata effettivamente reperita sul fondale del porto, ancora ormeggiata al pontile. Le cause denunciate erano da ascriversi ad un amico del proprietario che pochissimi giorni prima aveva stipulato una polizza contro i danni a terzi e che lavando la barca al rientro da una giornata di pesca, “distrattamente”, avrebbe dimenticato la manichetta dell’acqua aperta all’interno del vano motore e se ne sarebbe andato. In verità la barca era affondata mesi prima ed è stata recuperata e resa navigabile con riparazioni di fortuna. Dopo di che è stata affondata una seconda volta, quando era in essere la copertura assicurativa del complice, sì da poter dare scarico all’assicurazione ed eseguire tutti i lavori di rifacimento degli interni e dell’impianto elettrico, a spese della malcapitata compagnia assicurativa.

6. Conclusioni

Come abbiamo visto, l’articolo 642 del Codice penale ricomprende al suo interno quattro differenti fattispecie criminose. Ciascuna a sua volta può essere suddivisa in altrettante ipotesi di reato con strutture e modalità di attuazione differenti.

La dottrina è unanime nel ritenere che non sussista il tentativo di frode assicurativa, ex articolo 56 del Codice penale, in quanto al comma 2 dell’articolo 642 è prevista un’aggravante di pena in caso di conseguimento dell’indebito profitto. In buona sostanza, è sufficiente la richiesta di risarcimento del danno perché si consideri consumato il reato previsto dalla norma in oggetto. Il contrasto alla frode assicurativa è un mondo ancora parzialmente inesplorato che necessita di analisi, studio, approfondimento e aggiornamento costante, in quanto non è circoscritto al classico sinistro stradale falso. Come abbiamo anticipato nelle prime righe di questo contributo, “tutto ciò che può essere assicurato può essere oggetto di frode”.

VALUTA ARTICOLO

5/5

Privacy- Cookies

Informativa sulla Privacy: Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e richiesta del consenso al trattamento di taluni dati.