La frode assicurativa e “la politica con le scarpe spaiate”

Abstract:

Con questo breve elaborato vorrei mettere in correlazione due fattispecie penali tra loro apparentemente distanti, la frode assicurativa articolo 642 Codice Penale e lo scambio elettorale politico-mafioso articolo 416 ter Codice Penale, evidenziando come la prima possa talvolta essere prodromica alla seconda. Ciò potrebbe fornire uno spunto di ricerca per gli osservatori antimafia sempre attenti alla costante evoluzione del modus operandi delle organizzazioni criminali attive sul territorio italiano.

Indice:

1. Introduzione alla frode assicurativa

2. La frode assicurativa

3. Frode assicurativa e scambio elettorale politico-mafioso ex articolo 416 ter Codice Penale

4. Conclusioni sulla frode assicurativa, sullo scambio elettorale e sulle ripercussioni per la comunità

1. Introduzione alla frode assicurativa

Spesso si è portati a credere che la frode assicurativa sia un reato senza vittime o, nella peggiore delle ipotesi, che le vittime siano “i ricchi”. In verità le implicazioni sociali della frode assicurativa sono note e spesso sottovalutate.

Come reagiremmo se pensassimo che la frode assicurativa se agita su larga scala potrebbe avere delle ripercussioni anche sul buon andamento democratico delle istituzioni?

È difficile crederlo e allo stato dell’arte è altrettanto difficile dimostrarlo in quanto purtroppo ad oggi non ci sono dati utili a suffragare questa tesi. Tuttavia partendo da alcuni assunti è facile teorizzare quali possano essere le conseguenze di un fenomeno di portata estremamente vasta come quello sopra menzionato.

2. La frode assicurativa

Ormai da molti anni la frode assicurativa, ex articolo 642 Codice Penale, è appannaggio delle organizzazioni criminali di tutto lo stivale e delle mafie straniere operanti nella penisola.

La malavita organizzata predilige oggi questo delitto, abbandonando altri reati contro il patrimonio quali scippi, furti o rapine, poiché meno redditizi, con un più elevato fattore di rischio e forieri di uno stigma sociale nei confronti di chi commetteva queste deprecabili azioni.

Al contrario invece, intorno alla truffa assicurativa ruota una retorica intrisa di “valori” quali la rivalsa sociale nei confronti delle “ricche imprese assicurative”. È molto facile in questa narrativa parafrasare Bertolt Brecht – “il vero ladro non è chi rapina una banca ma chi la fonda”. Ugualmente il truffatore è percepito come un moderno Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri.

Il ramo più “gettonato” è senza dubbio l’RC Auto e la spiegazione è semplice: pressoché tutti possiedono in famiglia un veicolo coperto da garanzia RCA.

Perciò è facile attingere ad un bacino esteso di potenziali soggetti disposti a prestarsi per una frode, a fronte di un compenso di poche centinaia di euro.

In questo modo l’organizzazione criminale ottiene due effetti positivi: da una parte, quello più ovvio è il profitto economico,quello che Alan Block chiamava enterprise syndicate, e dall’altra si garantiscono il controllo sociale o, sempre citando Alan Block, il power syndicate.

In questa dinamica gli individui delle fasce più disagiate vengono resi partecipi, seppure in maniera estremamente marginale, degli “utili” derivanti dal disegno fraudolento.

Al fine di realizzare gli obbiettivi economico-criminali preposti, la struttura associativa necessita anche di altre figure chiave quali, tra tutte, avvocati e medici.

L’avvocato è necessario per produrre e trasmettere le richieste di risarcimento danni alle assicurazioni, mentre il medico è necessario per capitalizzare il sinistro fraudolento, producendo certificati medici falsi, sì da poter pretendere anche il risarcimento per le lesioni ai trasportati e ad ogni altro soggetto coinvolto. Le cronache degli ultimi mesi raccontano meglio di quanto possa averlo fatto io l’organizzazione fraudolenta sopra descritta.

3. Frode assicurativa e scambio elettorale politico-mafioso ex articolo 416 ter Codice Penale

Chiarite, seppur a grandi linee, le dinamiche che sottendono la costruzione della frode assicurativa, passiamo ad una fattispecie criminosa che negli anni ha subito numerose modifiche, lo scambio elettorale politico-mafioso ex articolo 416 ter Codice Penale, la cui ultima risale all’11 giugno 2019.

L’articolo è composto di 4 commi ma è bene concentrarsi sui primi due, già esistenti nelle precedenti versioni della legge, seppure oggetto anch’essi di recente intervento legislativo.

Di seguito il testo aggiornato (in grassetto le modifiche).

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416 bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Come possiamo intuire la ratio che sottende la norma è la tutela dell’ordine pubblico ergo, nel caso di specie, la tutela dell’ordinamento democratico.

Già nel 2017 l’articolo ha subito una riforma in quanto in precedenza configurava reato la sola erogazione o promessa di denaro.

La Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in proposito già nel 2005, rispondendo all’interrogativo se potesse rientrare nella fattispecie in oggetto anche lo scambio di favori e non solo quello di denaro. La risposta della Suprema Corte è stata affermativa ed in seguito è stato introdotto così il concetto di altra utilità e successivamente, qualunque altra utilità.

L’intervento legislativo, seppure necessario, non può considerarsi per nulla tempestivo, in quanto già nel lontano dopo guerra Achille Lauro “faceva politica con le scarpe spaiate”. Ai suoi comizi distribuiva centinaia di scarpe sinistre e consegnava le destre solo dopo il voto. Ritengo superfluo approfondire cosa debba intendersi dunque per “qualunque altra utilità”, data la portata estensiva dell’espressione.

È tuttavia interessante proporre una riflessione meritevole di studio e di approfondimento.

È frequente che in alcuni territori, in periodo di campagna elettorale vi sia contestualmente un incremento di sinistri stradali potenzialmente falsi. Ciò accade ogniqualvolta professionisti contigui ai sodalizi criminali sono candidati – o lo sono soggetti a loro affini – alle elezioni locali.

Per alcuni avvocati produrre una lettera di messa in mora o per alcuni medici produrre un certificato medico falso, sono attività usuali che solitamente vengono eseguite a fronte di corrispettivo economico. Ciò configurerebbe – almeno per quanto riguarda il medico – i reati di falso materiale ex articolo 477 e 482 Codice Penale, di truffa assicurativa ex articolo 642 Codice Penale e, nella peggiore delle ipotesi, associazione a delinquere finalizzata alla truffa ex art. 416 Codice Penale.

Laddove invece, in luogo del corrispettivo economico, l’oggetto dello scambio fosse la promessa di procurare un bacino più o meno esteso di voti, la prestazione del professionista può essere ricondotta sotto il concetto di “qualunque altra utilità” di cui all’articolo 416 ter Codice Penale.

Si può dunque ravvisare nella frode assicurativa una sorta di evoluzione nel modus operandi dello scambio elettorale politico-mafioso, non consistente più in mera erogazione o promessa di denaro – o scarpe – bensì nella prestazione di “favori”, così come già ravvisato nel 2005 dalla Suprema Corte.

4. Conclusioni sulla frode assicurativa, sullo scambio elettorale e sulle ripercussioni per la comunità

Ad oggi non ci sono dati sufficienti per suffragare una tesi che di fatto è un malcostume diffuso, nonché conosciuto, in territori in cui il “power syndicate” delle organizzazioni criminali è ben radicato.

Tuttavia costituirebbe un’interessante tematica di approfondimento che vedrebbe lavorare in concerto gli osservatori antimafia, gli uffici antifrode delle compagnie assicurative, l’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) e in ultima istanza le Procure della Repubblica Italiana.

È sicuramente vero infatti che la frode assicurativa è un reato procedibile a querela di parte, ma è altrettanto vero che quando questa è finalizzata alla realizzazione di scopi criminali ben più gravi, quali appunto l’associazione a delinquere, l’associazione a delinquere di stampo mafioso o ancora lo scambio elettorale politico-mafioso, l’autorità inquirente ha la facoltà ed il dovere di indagare di iniziativa.

Per queste, ed altre mille ragioni, la frode assicurativa non può in alcun modo considerarsi un reato senza vittime, in quanto di fatto la prima vittima non è quasi mai l’impresa assicurativa, ma molto più spesso la collettività.

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