l’istigazione al furto, prodromo di altri reati

Abstract:

Nel presente articolo si metterà in relazione l’istigazione al furto d’auto sanzionata dal Codice della Strada con differenti sfaccettature del Codice Penale, evidenziando in che modo il furto d’auto possa avere delle implicazioni ben più gravi che in potenza andrebbero a ripercuotersi sulla collettività.

Indice:

1. Istigazione al furto exArticolo 158 co. 4 Codice della Strada e Istigazione a delinquere ex Articolo 414 Codice Penale

2. L’istigazione al furto ex Articolo 158 co. 4 Codice della Strada e la rapina ex articolo 628 Codice Penale

3. L’istigazione al furto articolo 158 co. 4 Codice della Strada e la frode assicurativa ex articolo 642 Codice Penale

4. Conclusioni

1. L’istigazione al furto exArticolo 158 co. 4 Codice della Strada e l’istigazione a delinquere ex Articolo 414 Codice Penale

Nelle settimane passate ad Alghero è accaduto un fatto raccontato dalla cronaca locale e nazionale che riguardava un turista sanzionato con una contravvenzione di € 41,00 per aver dimenticato il finestrino della sua auto in sosta, aperto. Sui social il fatto ha destato curiosità e in molti hanno lamentato un eccesso di zelo da parte dell’agente accertatore.

Le motivazioni della sanzione si ravvisano nell’Articolo 158 co. 4 del Codice della Strada: “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”. L’articolo titola “Divieto di fermata e di sosta dei veicoli” e la fattispecie di cui al comma 4 è nota come “istigazione al furto”.

Il fatto di specie è un illecito amministrativo e non va in alcun modo confuso con il reato di cui all’articolo 414 del Codice Penale, “istigazione a delinquere: chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”. È facile notare come nell’articolo del Codice Penale sia innanzitutto richiesto il requisito della pubblicità quale modalità di compimento del reato. Non è dunque sufficiente che il reo, in un contesto privato quale le mura domestiche o i tavolini di un bar, inciti taluno a commettere un reato. Ancor meno dunque, potrebbe configurarsi il reato laddove compia delle azioni che involontariamente incitino una terza persona al compimento del reato.

In secondo luogo, l’oggetto dell’istigazione è richiamato in maniera determinata con la formula “uno o più reati”. Al contrario, la fattispecie prevista dal Codice della Strada fa unicamente riferimento al furto d’autoveicolo.

Partendo dall’assunto di cui all’articolo 1 comma 1 del Codice della Strada: “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”, al fine di adempiere ai suddetti obbiettivi il legislatore ha perciò previsto delle cautele al quale l’utente della strada non può sottrarsi, sia durante la conduzione del mezzo che in occasione della sosta.

Non a caso infatti l’assicurazione RC Auto copre anche i c.d. rischi statici, riconoscendo all’automobilista la responsabilità del mezzo anche dopo che questo è stato parcheggiato.

Immaginiamo ad esempio il caso dell’automobilista distratto che parcheggia il veicolo in pendenza senza inserire il freno a mano e, spostandosi dal parcheggio, cagioni danni o lesioni a terze persone. È abbastanza evidente che la responsabilità ricadrebbe sul conducente il quale, stando alla lettura dell’articolo, non ha adottato “…le opportune cautele atte a evitare incidenti…”.

Ma l’articolo 158 al comma 4 è ancora più estensivo, e chiede all’utente un’accortezza in più, ricorrendo alla formula “…ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.” Apparentemente questa formula finale potrebbe sembrare ridondante in quanto già assorbita nella cautela del conducente di evitare incidenti.

In verità però ha una doppia valenza: da una parte rafforza ed estende la responsabilità del conducente di prevenire incidenti anche allorquando gli stessi sono cagionati da terze persone non autorizzate. Immaginiamo ad esempio il caso del ladro in fuga.

Dall’altra, scongiurando il furto dell’auto il legislatore amplierebbe la salvaguardia ad altri scenari di ordine pubblico. Due tra tutti, la rapina e la frode assicurativa.

2. L’istigazione al furto ex Articolo 158 co. 4 C.d.S. e la rapina ex articolo 628 Codice Penale

È noto che generalmente una rapina viene eseguita avvalendosi di auto rubate onde evitare che il mezzo possa esser ricondotto ai rapinatori. Tuttavia, ricorrere ad un’auto rubata esporrebbe i rapinatori al rischio che l’auto sia intercettata prima della rapina in quanto la targa è stata annoverata nel database delle auto rubate. Immaginiamo perciò che un complice intenda mettere a disposizione la propria auto senza partecipare attivamente alla rapina. Il proprietario dell’auto dovrebbe presentare la denuncia di furto del proprio veicolo, ma solo dopo aver appreso del furto. Non necessariamente perciò nel momento stesso in cui il furto si sia verificato.

Ciò permetterebbe al proprietario dell’auto di disporre un lasso di tempo relativamente ampio ma comunque sufficiente a garantire ai complici di utilizzare il mezzo senza che la sua targa venga registrata nella banca dati della Polizia Criminale. Pertanto, in un qualunque momento delle fasi iniziali della rapina, in caso di fermo da parte della autorità, i rapinatori potrebbero abortire il disegno criminoso senza problemi. In caso non dovessero incontrare alcun posto di controllo, potrebbero raggiungere il luogo della rapina indisturbati e il proprietario dell’auto non risulterebbe in alcun modo coinvolto nel disegno criminoso.

Sicuramente una sanzione di € 41 non costituirebbe un deterrente a scongiurare questo genere di coinvolgimento in una rapina in banca, ma senza dubbio la possibilità di elevare una contravvenzione costituirebbe una sorta di “allert” facendo sì che la targa sia registrata e permettendo così eventuali controlli di polizia successivi al furto.

3. L’istigazione al furto articolo 158 Codice della Strada e la frode assicurativa ex articolo 642 Codice Penale

Quello sopra è sicuramente un caso limite. Nettamente più concreta sarebbe l’ipotesi di colui il quale agevoli il furto della propria auto per liberarsene, possibilmente a fronte di un indennizzo assicurativo.

Quando il ritiro dell’usato non costituisce un concreto vantaggio economico per il proprietario dell’auto, e la vendita del mezzo altrettanto, la soluzione migliore potrebbe esser dunque quella di sbarazzarsi del mezzo lasciandola a disposizione dei ladri. Molto frequente è quest’ipotesi per ciò che concerne i veicoli di alto valore. Questi sono generalmente assicurati contro il furto per importi molto alti. In caso di liquidazione per furto l’importo dell’indennizzo è calcolato in relazione al modello dell’auto e il suo anno di immatricolazione.

Accade sovente che il mezzo, in caso di incidente o problemi di meccanica che ne compromettono il valore commerciale al momento della vendita, assuma un valore commerciale nettamente inferiore a quello che sarebbe il potenziale indennizzo garantito dall’assicurazione. Tecnicamente non si tratterebbe di una frode vera e propria, dal momento che il veicolo è stato effettivamente rubato da ignoti, ma sarebbe innegabile l’apporto che il proprietario dell’auto, nonché contraente della polizza, fornirebbe nella realizzazione del furto.

È infatti una formula ricorrente in ogni polizza che copre il furto d’auto, richiedere che l’assicurato adotti ogni cautela al fine di prevedere il furto dell’auto. Non a caso, è prassi per le imprese di assicurazione, in concomitanza dell’apertura della pratica di furto, richiedere la consegna delle due chiavi dell’auto. Difatti alcuni prodotti addirittura prevedono che “la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo o nel caso di furto agevolato dalla presenza, all’interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione”.

È fin troppo evidente che per ciò che concerne la mancata chiusura del veicolo, è difficile applicarvi l’esclusione in quanto non vi è modo di verificare sul veicolo, ormai non più disponibile, la presenza o meno di segni di effrazione.

Difatti l’assicurato che agevoli, anche non intenzionalmente, il furto del proprio veicolo espone l’impresa obbligata all’indennizzo ad un maggiore rischio, non parametrato al premio richiesto al cliente. È per tale ragione che si richiede all’automobilista, sempre e comunque, di adottare “la diligenza del buon padre di famiglia”.

La previsione normativa dell’“istigazione al furto” metterebbe l’automobilista in una condizione di illiceità prima ancora che il furto si concretizzi. La sua sanzione ancora una volta permetterebbe di “cristallizzare” la negligenza dell’automobilista nell’adozione delle cautele atte a prevenire il furto del mezzo.

A questo punto sarebbe lecito domandarsi perché siffatta norma è prevista per il furto di auto, ma non viene sanzionata in egual misura la negligenza del proprietario dell’appartamento che dimentica le finestre di casa aperte facilitando così l’accesso dei ladri? Contrariamente all’auto nel caso dell’abitazione è facile riscontrare la presenza o meno dei segni di effrazione e ciò comporterebbe dunque, se previsto dal contratto di polizza, l’esclusione totale o parziale della copertura assicurativa.

4. Conclusioni

Al di fuori dei casi sopra descritti i furti d’auto, fortunatamente in costante calo, sono comunque un evento frequente che da vita ad un processo che parte dalla denuncia, proseguendo attraverso le indagini dell’autorità inquirente e termina, nella migliore delle ipotesi, con il ritrovamento (spesso del mezzo cannibalizzato) e la restituzione al legittimo proprietario o, nella maggior parte dei casi, con l’archiviazione del fascicolo penale.

Questo iter, apparentemente semplice, comporta dei costi per la Giustizia Penale già enormemente oberata dalla prevenzione e persecuzione di reati senz’altro meno prevedibili.

È per questa ragione che è un dovere civico, attuabile con l’adozione delle normali cautele, prevenire il compimento di reati la cui realizzazione non va ad impattare solo sulla propria sfera privata ma sull’intera collettività.

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